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Tag: diritto della navigazione

Pippo Isgrò: Lettera aperta al Comandante dell’ Autorità Marittima dello Stretto di Messina.

A Messina è diffusa e consolidata la pratica dei rinnovi seriali di contratti a tempo determinato per impiegati nel settore marittimo delle compagnie navali pubbliche e private. Queste utilizzano in maniera sistematica pianificata il termine vincolante dei 60 giorni, (comma 3 – Art. 326 CdN) al fine di celare prestazioni lavorative continuate alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, eludendo di fatto, l’applicazione delle norme sul contratto a termine previste dal Codice della navigazione e rendendo impossibili le assunzioni a tempo indeterminato. Il metodo è studiato al fine di aggirare il CCNL di categoria e di evitare vincoli di stabilizzazione dei lavoratori marittimi con il risultato di creare un esercito di precari obbligati a sottoscrivere una serie di contratti di lavoro a breve termine, per un periodo complessivo sempre inferiore ad un anno e successivamente “instradati verso la disoccupazione” [vedi link] a spese dell’INPS (leggasi collettività), prima di ricominciare nuovamente il “turno”.

Conseguenze per il lavoratore:

Oltre l’ovvia incertezza economica il marittimo messinese riscontra problemi di discontinuità ai fini previdenziali, sanitari e sindacali. Inoltre deve farsi carico dei costi dei corsi di aggiornamento obbligatori periodici previsti dal settore che per legge dovrebbero essere pagati dal datore di lavoro e non ha contezza certa neanche del periodo lavorativo a tempo determinato in quanto la serie di contratti brevi in successione può interrompersi, a facoltà dell’armatore, senza preavviso.

Conseguenze per la sicurezza:

Il continuo avvicendamento di equipaggio su una nave (con particolare riferimento ai mezzi veloci HSC/DSC dove il Ruolo d’Appello è composto da sole 7 persone) rende deficitaria la familiarizzazione con gli impianti di bordo, difficile l’erogazione periodica delle esercitazioni previste dal “Regolamento di Sicurezza” (DPR. 435/91) ed inefficace il compito del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08) esponendo a rischio l’incolumità dei passeggeri e degli stessi lavoratori.

Conseguenze per l’Erario:

Lo Stato subisce i costi per il sostegno del reddito (INPS) dei centinaia di marittimi collocati nella “sosta dei 60 giorni” e i costi delle altrettante “visite mediche preventive all’imbarco” obbligatorie (USLAC) effettuate dai marittimi ad ogni movimento contrattuale a spese del Ministero della Salute.

Azioni correttive proposte dall’ Osservatorio:

  • In sede di imbarco / sbarco monitorare la quantità di movimenti di marineria effettuati dal marittimo con la stessa compagnia e le relative iscrizioni / cancellazioni dal Collocamento della Gente di Mare.
  • In caso di evidenti anomalie richiedere le motivazioni alla Compagnia di Navigazione. Tali dati statistici sono inoltre disponibili nel Ruolo Equipaggio della Nave interessata presso l’ufficio A/S.
  • Ripristinare la stesura del verbale di “soddisfo del marittimo” al momento dello sbarco.
  • attivare un’inchiesta sull’incalzante e continuo avvicendamento di un equipaggio su una nave e in che percentuale questo avvenga, ai fini di verificarne l’effettiva catena di esercitazioni previste dal “Regolamento di Sicurezza” e l’effettiva costante presenza delle figure a tutela dei lavoratori previste dal D.lgs. 81/08.

Marittimi: il problema del comma 3

L’articolo 326 del Codice della Navigazione, disciplina l’arruolamento del personale marittimo stabilendo
che: i contratti dalla durata determinato non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più
contratti a tempo determinato, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso
armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme
concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del
servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai 60 giorni”
;

Il Caso:

A Messina è diffusa e consolidata la pratica dei rinnovi seriali di contratti a tempo determinato per impiegati nel settore marittimo delle compagnie navali pubbliche e private. Queste utilizzano in maniera sistematica pianificata il termine vincolante dei 60 giorni, al fine di celare prestazioni lavorative continuate alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, eludendo di fatto, l’applicazione delle norme sul contratto a termine previste dal Codice della navigazione e rendendo impossibili le assunzioni a tempo indeterminato. Il metodo studiato al fine di aggirare il CCNL di categoria e di evitare vincoli di stabilizzazione dei lavoratori marittimi è quello di creare un esercito di precari obbligati a sottoscrivere una serie di contratti di lavoro a breve termine, per un periodo complessivo sempre inferiore ad un anno e successivamente “instradati verso la disoccupazione” a spese dell’INPS (leggasi collettività) per non meno di due mesi, prima di ricominciare nuovamente il “turno”.

Le Conseguenze:

  • Per il lavoratore : oltre l’ovvia incertezza economica il marittimo messinese riscontra problemi di
    discontinuità ai fini previdenziali, sanitari e sindacali. Inoltre deve farsi carico dei costi dei corsi di
    aggiornamento obbligatori periodici previsti dal settore che per legge dovrebbero essere pagati dal
    datore di lavoro e non ha contezza certa neanche del periodo lavorativo a tempo determinato in
    quanto la serie di contratti brevi in successione può interrompersi, a facoltà dell’armatore, senza
    preavviso. Si stima che tale condizione sia subita da circa 4000 lavoratori da almeno un decennio.
  • Per la sicurezza : continuo avvicendamento di equipaggio su una nave rende deficitaria la catena di
    esercitazioni, prove e controlli periodici con gli impianti di bordo di questi mezzi previsti dal
    “Regolamento di Sicurezza” (DPR. 435/91) ed inefficace il compito del Rappresentante dei
    Lavoratori per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08) esponendo a rischio l’incolumità dei passeggeri e degli
    stessi lavoratori.
  • Per lo Stato : subisce i costi per il sostegno del reddito (INPS) dei centinaia di marittimi collocati
    nella “sosta dei 60 giorni” e i costi delle altrettante “visite mediche preventive all’imbarco”
    obbligatorie (USMAF) effettuate dai marittimi ad ogni movimento contrattuale a spese del Ministero
    della Salute.

Il sistema dei 78 giorni spiegato facile

Questo sistema è utilizzato in maniera sistematica al fine di celare prestazioni lavorative continuate alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, eludendo di fatto, l’applicazione delle norme sul contratto a termine previste dal Codice della navigazione [ Leggi: il problema del comma 3 ] e rendendo impossibili le assunzioni a tempo indeterminato. Il metodo studiato al fine di aggirare il CCNL di categoria e di evitare vincoli di stabilizzazione dei lavoratori marittimi è quello di creare un esercito di precari obbligati a sottoscrivere una serie di contratti di lavoro a breve termine, per un periodo complessivo sempre inferiore ad un anno e successivamente “instradati verso la disoccupazione” a spese dell’INPS (leggasi voi contribuenti) per non meno di due mesi, prima di ricominciare nuovamente il “turno”.

1) L’arruolamento:

Il marittimo viene assunto con un contratto a tempo determinato (convenzione di arruolamento della durata di circa 78 giorni) presso “l’Ufficio Armamento e Spedizioni” della Capitaneria di Porto, alla presenza del Comandante del Porto, dell’Armatore o dei loro legali rappresentanti; Gli ufficiali della Capitaneria controllano altresì che il marittimo sia in possesso di tutte le certificazioni di competenza in corso di validità attestanti il suo ruolo a bordo e del certificato medico di “visita preventiva d’imbarco” che deve essere sostenuta entro le 24/36 ore prima; Terminata la burocrazia il marittimo si reca a bordo per lavorare;

2) La fine del rapporto lavorativo:

Il marittimo svolge il servizio a bordo fino alla scadenza della convenzione, l’ultimo giorno preferibilmente a metà giornata, terminato il servizio, si reca in Capitaneria di Porto, nel medesimo ufficio, dove alla presenza degli stessi attori sopracitati, sbarca dunque per fine contratto;

3) L’iscrizione all’Ufficio Collocamento Gente di Mare:

Il mattino successivo, il marittimo ora disoccupato, ritorna in Capitaneria e si iscrive al “Turno Generale” presso l’Ufficio di Collocamento della Gente di Mare. Grado e numero progressivo di iscrizione al turno vengono annotati sul suo libretto di navigazione;

4) Visita medica preventiva d’imbarco:

Lo stesso giorno o l’indomani, il marittimo riceve una lettera o una e-mail dall’armatore (lo stesso che lo aveva sbarcato il giorno prima per fine contratto), tale missiva è efficace per sottoporsi a “visita medica preventiva d’imbarco” presso il locale Ufficio di Sanità Marittima (USMAF);

5) Le 24 ore da disoccupato:

A fine giornata il marittimo è iscritto al collocamento (quale disoccupato) ma è già in possesso di certificato medico di idoneità all’imbarco recante la compagnia, la nave e la data d’imbarco, cioè l’indomani, anche perchè si deve far finta di essere disoccupati per almeno 24 ore;

6) Una volta si chiamava “il gioco dell’oca”:

Il mattino successivo il marittimo viene convocato in Capitaneria di Porto dove riceve dall’armatore o dal suo rappresentante, il “buono d’Imbarco”, documento che il lavoratore utilizza presso l’Ufficio Collocamento della Gente di Mare per essere cancellato dal Turno Generale (nel quale si era inscritto la mattina precedente) … quindi si torna al punto 1) e ripete dalle 3 alle 4 volte la sequenza fino al raggiungimento del periodo massimo 11 mesi superati i quali la Compagnia decide in maniera arbitraria di collocare il marittimo in SOSTA ( periodo necessario per non far raggiungere mai al marittimo in questione il requisito atto ad ottenere il contratto a tempo indeterminato come disciplinato dall’ Art. 326 del Codice di Navigazione );

7) Se capiti nella sosta stai fermo un turno:

Il marittimo in SOSTA richiede la disoccupazione per 60 giorni o più … terminati i quali, richiamato in servizio, torna al punto 1) e ricomincia il giro.