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Marittimi: il problema del comma 3

L’articolo 326 del Codice della Navigazione, disciplina l’arruolamento del personale marittimo stabilendo
che: i contratti dalla durata determinato non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più
contratti a tempo determinato, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso
armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme
concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del
servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai 60 giorni”
;

Il Caso:

A Messina è diffusa e consolidata la pratica dei rinnovi seriali di contratti a tempo determinato per impiegati nel settore marittimo delle compagnie navali pubbliche e private. Queste utilizzano in maniera sistematica pianificata il termine vincolante dei 60 giorni, al fine di celare prestazioni lavorative continuate alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, eludendo di fatto, l’applicazione delle norme sul contratto a termine previste dal Codice della navigazione e rendendo impossibili le assunzioni a tempo indeterminato. Il metodo studiato al fine di aggirare il CCNL di categoria e di evitare vincoli di stabilizzazione dei lavoratori marittimi è quello di creare un esercito di precari obbligati a sottoscrivere una serie di contratti di lavoro a breve termine, per un periodo complessivo sempre inferiore ad un anno e successivamente “instradati verso la disoccupazione” a spese dell’INPS (leggasi collettività) per non meno di due mesi, prima di ricominciare nuovamente il “turno”.

Le Conseguenze:

  • Per il lavoratore : oltre l’ovvia incertezza economica il marittimo messinese riscontra problemi di
    discontinuità ai fini previdenziali, sanitari e sindacali. Inoltre deve farsi carico dei costi dei corsi di
    aggiornamento obbligatori periodici previsti dal settore che per legge dovrebbero essere pagati dal
    datore di lavoro e non ha contezza certa neanche del periodo lavorativo a tempo determinato in
    quanto la serie di contratti brevi in successione può interrompersi, a facoltà dell’armatore, senza
    preavviso. Si stima che tale condizione sia subita da circa 4000 lavoratori da almeno un decennio.
  • Per la sicurezza : continuo avvicendamento di equipaggio su una nave rende deficitaria la catena di
    esercitazioni, prove e controlli periodici con gli impianti di bordo di questi mezzi previsti dal
    “Regolamento di Sicurezza” (DPR. 435/91) ed inefficace il compito del Rappresentante dei
    Lavoratori per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08) esponendo a rischio l’incolumità dei passeggeri e degli
    stessi lavoratori.
  • Per lo Stato : subisce i costi per il sostegno del reddito (INPS) dei centinaia di marittimi collocati
    nella “sosta dei 60 giorni” e i costi delle altrettante “visite mediche preventive all’imbarco”
    obbligatorie (USMAF) effettuate dai marittimi ad ogni movimento contrattuale a spese del Ministero
    della Salute.

diritto della navigazione, marittimi, Stretto di Messina

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