Marittimi: il problema del comma 3
L’articolo 326 del Codice della Navigazione, disciplina l’arruolamento del personale marittimo stabilendo
che: i contratti dalla durata determinato non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più
contratti a tempo determinato, l’arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso
armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme
concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del
servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai 60 giorni”;
Il Caso:
A Messina è diffusa e consolidata la pratica dei rinnovi seriali di contratti a tempo determinato per impiegati nel settore marittimo delle compagnie navali pubbliche e private. Queste utilizzano in maniera sistematica pianificata il termine vincolante dei 60 giorni, al fine di celare prestazioni lavorative continuate alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, eludendo di fatto, l’applicazione delle norme sul contratto a termine previste dal Codice della navigazione e rendendo impossibili le assunzioni a tempo indeterminato. Il metodo studiato al fine di aggirare il CCNL di categoria e di evitare vincoli di stabilizzazione dei lavoratori marittimi è quello di creare un esercito di precari obbligati a sottoscrivere una serie di contratti di lavoro a breve termine, per un periodo complessivo sempre inferiore ad un anno e successivamente “instradati verso la disoccupazione” a spese dell’INPS (leggasi collettività) per non meno di due mesi, prima di ricominciare nuovamente il “turno”.
Le Conseguenze:
- Per il lavoratore : oltre l’ovvia incertezza economica il marittimo messinese riscontra problemi di
discontinuità ai fini previdenziali, sanitari e sindacali. Inoltre deve farsi carico dei costi dei corsi di
aggiornamento obbligatori periodici previsti dal settore che per legge dovrebbero essere pagati dal
datore di lavoro e non ha contezza certa neanche del periodo lavorativo a tempo determinato in
quanto la serie di contratti brevi in successione può interrompersi, a facoltà dell’armatore, senza
preavviso. Si stima che tale condizione sia subita da circa 4000 lavoratori da almeno un decennio. - Per la sicurezza : continuo avvicendamento di equipaggio su una nave rende deficitaria la catena di
esercitazioni, prove e controlli periodici con gli impianti di bordo di questi mezzi previsti dal
“Regolamento di Sicurezza” (DPR. 435/91) ed inefficace il compito del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (D.Lgs. 81/08) esponendo a rischio l’incolumità dei passeggeri e degli
stessi lavoratori. - Per lo Stato : subisce i costi per il sostegno del reddito (INPS) dei centinaia di marittimi collocati
nella “sosta dei 60 giorni” e i costi delle altrettante “visite mediche preventive all’imbarco”
obbligatorie (USMAF) effettuate dai marittimi ad ogni movimento contrattuale a spese del Ministero
della Salute.
Il sistema dei 78 giorni spiegato facile - Messina Est
[…] delle norme sul contratto a termine previste dal Codice della navigazione [ Leggi: il problema del comma 3 ] e rendendo impossibili le assunzioni a tempo indeterminato. Il metodo studiato al fine di […]
vv
(USMAF) no (USLAC) che invece è una O.S. di categoria
Messina Est
Gentile lettore, la ringraziamo per la segnalazione. Abbiamo provveduto a correggere la sigla. Buona giornata!
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[…] La dispensa a Comandanti e Direttori di Macchina : ecco il prossimo passo nel reclutamento di personale marittimo “altamente qualificato” è in fase di sviluppo, con lo studio di un decreto innovativo che mira a colmare le lacune nella fornitura di professionisti marittimi, senza compromettere l’integrità delle normative esistenti. […]